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Regolamento-Regulation
Art. 1
Il carattere apolitico ed aconfessionale della Reale Società Canottieri Bucintoro va inteso
nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi confessione e tendenza politica ma che
l'Associazione non svolge attività politica o confessionale, ne è consentito servirsi di essa o
della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranea allo Statuto o tantomeno di
devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche o confessionale
o comunque ad esse affiliate.
Nello spirito delle finalità statutarie ogni socio si deve adoperare per stimolare una vita
associativa volta ad incoraggiare iniziative promozionali di interesse sportivo, culturale, tecnico
e marinaro con particolare riferimento alle tradizioni marinare veneziane.
Dovrà altresì essere promossa la partecipazione sociale alla elaborazione e alla soluzione dei
problemi marinari locali ed in particolare quelli relativi alla tutela dell'ambiente marino e al
mantenimento delle caratteristiche ambientali lagunari.
Nello svolgimento delle loro attività i Soci devono sempre avere un comportamento corretto ed in
linea con i principi etici enunciati nello Statuto.
Essi sono responsabili del comportamento di eventuali ospiti che utilizzano le strutture sociali.
I Soci sono tenuti, al lato dell'iscrizione, ad assumere impegno di permanenza nella Società per il
periodo minimo di un anno. Tali impegno andrà esplicitamente accettato dal Socio o da chi esercita
la patria podestà se lo stesso è minore.
Il Socio è tenuto a dimostrare la regolare appartenenza alla Società esibendo ad ogni richiesta del
personale addetto la tessera sociale.
Art. 2
La quota associativa è annuale. Solo per facilitare i Soci viene previsto il pagamento di
quote bimestrali direttamente presso la Segreteria o con altre modalità deliberate dal Consiglio
Direttivo.
Art. 3
Sono previste quote diversificate per i Soci che utilizzino uno o più stipetti o per i Soci
che ricoverino la propria imbarcazione nei cantieri sociali.
Art. 4
L'accesso ai cantieri della Reale Società Canottieri Bucintoro è riservato ai Soci in regola
con le disposizioni statutarie e con il pagamento delle quote associative e che non siano
sottoposti a provvedimenti disciplinari.
Per fini promozionali l'accesso è altresì consentito a non Soci nei limiti ed alle condizioni
stabilite dal Consiglio Direttivo.
All'interno dei Cantieri, degli spogliatoi dei Servizi della Segreteria, comunque in qualsiasi
spazio sociale interno, è assolutamente vietato fumare.
Art. 5
La Società provvede ad assegnare contro pagamento di maggior quota, a ciascuno Socio su
richiesta e compatibilmente con le disponibilità uno stipetto.
Nel caso di prolungato inutilizzo dello stipetto assegnato la Società, decorsi 30 giorni dalla data
di avviso si riserva il diritto di revocare la concessione dello stipetto e di procedere allo
sgombero forzato del contenuto dello stesso.
Il materiale resterà tuttavia a disposizione del proprietario per un ulteriore periodo di mesi sei.
Trascorso tale termine si procederà alla eliminazione di quanto reperito.
Non è consentito occupare o cambiare stipetto senza preventiva autorizzazione della Segreteria.
Art. 6
La Società non risponde degli indumenti o degli oggetti lasciati negli stipetti o negli
spogliatoi. Eventuali oggetti di valore possono essere consegnati al personale addetto ai cantieri.
Art. 7
I Soci, nell'utilizzo delle imbarcazioni e nella permanenza nei cantieri si dovranno
regolare i modo da consentirne la chiusura agli orari stabiliti. A tale fine il rientro delle
imbarcazioni dovrà avvenire, di massima, mezz'ora prima dell'orario di chiusura dei cantieri.
Art. 8
Le imbarcazioni possono essere normalmente utilizzate per un periodo di tre ore; tale
utilizzo potrà essere protratto ad un massimo di quattro ore, compatibilmente con le richieste di
altri Soci e previa indicazione su registro delle uscite all'atto del varo dell'imbarcazione. Per
utilizzi di maggior durata, sarà necessario tenere la preventiva autorizzazione del Direttore ai
Cantieri, di un Consigliere o di un Presidente che apporranno la loro sigla sul registro delle
uscite.
Art. 9
Non è consentito al Socio l'uso di paranchi, gru, macchine utensili ecc. In particolare,
tutte le manovre di varo e di alaggio sono di esclusiva competenza e responsabilità del personale
addetto ai cantieri.
Art.10
Il Socio è tenuto a mantenere in ogni occasione un contegno dignitoso e ad esprimersi con
maniere e termini corretti secondo la migliore tradizione della Società. Deve inoltre concorrere a
mantenere la disciplina e l'ordine più rigorosi nei Cantieri e negli spogliatoi.
Art. 11
E' fatto obbligo a tutti i Soci di indossare la divisa sociale nella utilizzazione di
imbarcazioni.
Essa si compone della maglia rossa con scritta "BUCINTORO" e corona in giallo oro da indossare
sopra i pantaloni o gonna e calzoncini blu. Tuta sociale rossa e felpa blu con decoro rosso. Per la
voga alla veneta, i calzoncini blu potranno essere sostituiti, in particolari occasioni da calzoni
bianchi lunghi o gonna bianca. Ove la divisa sociale sia particolarmente in disordine od in
condizioni non più accettabile il direttore ai cantieri o un qualsiasi componente del consiglio
direttivo potranno invitare il socio alla sostituzione degli indumenti sociali.
Per il settore canottaggio è consentito indossare in sostituzione della tuta sociale, una
calzamaglia blu sotto ai calzoni sociali.
Non sono consentiti altri colori fatta eccezione per un corpetto bianco da indossarsi sotto la
maglia sociale rossa.
In ogni caso, l'equipaggio è tenuto ad uniformare il proprio abbigliamento in modo da corrispondere
all'immagine e al prestigio della Società.
Art. 12
I Soci sono tenuti al pagamento dei danni dagli stessi arrecati alle imbarcazioni e ai
materiali durante il periodo di utilizzo.
Art. 13
Sul registro delle uscite devono essere indicati gli eventuali danni arrecati alle
imbarcazioni ed ai materiali e. brevemente, annotare le modalità del danneggiamento. Sul registro
dei reclami vanno annottati reclami suggerimenti od altro con la chiara indicazione del nome e
cognome del Socio segnalante.
Art. 14
Le infrazioni al presente Regolamento, a seconda della loro gravità, potranno essere
punite con:
- richiamo
- richiamo scritto
- sospensione
- radiazione
- secondo quanto previsto dalle norme statutarie.
Art. 15
Nel comune interesse i Soci sono tenuti al rispetto del presente regolamento, collaborando
col Consiglio direttivo cui spetta l'obbligo di far osservare le norme statutarie ed i regolamenti,
mediante l'invio di suggerimenti e segnalazione scritte.
Art. 16
L'accettazione del presente regolamento costituisce parte integrante della domanda di
iscrizione alla Società.
DELL'UTILIZZO DELL'IMBARCAZIONI
Art. 17
Per poter usufruire del materiale sociale nautico, della palestra e delle attrezzature, i
Soci dovranno essere in regola con il pagamento delle quote.
Art. 18
I Soci abilitati alla conduzioni delle imbarcazioni potranno usare unicamente il materiale
nautico messo a disposizione ed elencato nell'albo del Cantiere.
Art. 19
I nuovi Soci hanno l'obbligo di farsi assistere nelle prime uscite dall'istruttore di
settore o da un Socio di provata esperienza.
Art. 20
E' fatto obbligo ai componenti l'equipaggio di annotare nel registro delle uscite: il nome
dell'imbarcazione, il nominativo dei Soci, componenti l'equipaggio, l'ora di uscita e il previsto
rientro.
Art. 21
Come indicato nelle norme di carattere generale è fatto obbligo a tutti i componenti
l'equipaggio di indossare la divisa sociale. Maglietta rossa con scritta "Bucintoro" e corona
giallo oro e calzoncini blu. Per il settore canottaggio è consentito in sostituzione dei calzoni
della tuta indossare una calzamaglia blu sotto i calzoncini blu.
Art. 22
E' fatto obbligo ai Componenti l'equipaggio di verificare sotto il diretto controllo del
personale del cantiere e prima dell`uscita, il materiale nautico affidato la regolarità dell'armo e
delle dotazioni di bordo, segnalando eventuali carenze o danni
Art. 23
Al rientro in Cantiere, l'equipaggio avrà cura di lavare accuratamente con acqua dolce ed
all'esterno del cantiere, il materiale nautico, asciugandolo e riconsegnandolo al personale addetto
per le operazioni di sistemazione.
Art. 24
E' assolutamente vietato variare la dotazione di bordo o modificare la sistemazione di
imbarcazione, salvo gli opportuni interventi di adattamento per le imbarcazioni da canottaggio, con
preventiva autorizzazione del personale di cantiere.
Art. 25
Gli equipaggi sono tenuti a scendere a terra con la divisa sociale ed in ordine ed a
mantenere comportamento corretto e disciplinato e dignitoso in ogni occasione.
Art. 26
E' vietato lasciare l'imbarcazione incustodita o in luoghi inadatti.
Art. 27
Tutti i danni arrecati all'imbarcazione e al materiale affidato costatati al rientro
saranno addebitati all'equipaggio che, per ultimo, ha usufruito del materiale.
Nessuna contestazione verrà effettuata quando l'imbarcazione sia condotta da istruttori o
allenatori ufficiali.
Art. 28
I Soci devono regolare le loro uscite e la loro permanenza in cantiere secondo la chiusura degli
impianti agli orari stabiliti. E' fatto obbligo di rientro trenta minuti dell'orario di chiusura.
Nei confronti dei ritardatari che non abbiano valida giustificazione verranno assunti
provvedimenti disciplinari ed addebitate le retribuzioni straordinarie dovute al personale addetto
ai Cantieri.
SETTORE CANOTTAGGIO
Art. 29
Nelle operazioni di imbarco e sbarco dalle imbarcazioni i vogatori devono attenersi
scrupolosamente alle indicazioni dell'addetto al cantiere.
Art. 30
In caso di bassa marea è assolutamente vietato percorrere itinerari sopra barena e comunque
al di fuori delle bricole di segnalazione dei canali.
Art. 31
Non è consentito percorrere i canali interni della città fatta eccezione per il Canal
Grande e del Rio di San Giobbe (o di Cannaregio).
Art. 32
La formazione degli equipaggi e la movimentazione delle imbarcazioni agonistiche sono
demandati al Consigliere addetto al Settore o all'allenatore, previo accordo con il direttore di
cantiere.
Art. 33
Il personale di Cantiere segue le indicazioni della Direzione dei Cantieri sentito il
parere dell'istruttore di settore in merito all'affidamento ai nuovi Soci delle imbarcazioni.
Art. 34
Al rientro in Cantiere il materiale nautico dovrà essere lavato con la massima cura in
acqua dolce e asciugato. Particolare attenzione è dovuta al prosciugamento dello scafo nelle parti
pontate attraverso i fori di ispezione delle paratie di prua e poppa e di tappi di chiusura di
coperta.
SETTORE CANOA KAYAK
Art. 35
Il parco imbarcazioni per la pratica della canoa comprende scafi di tipo turistico fluviale
e canoe di tipo olimpico.
Nessuna limitazione è posta all'utilizzo delle imbarcazioni di tipo turistico fluviale. Le
imbarcazioni propedeutiche o di tipo olimpionico sono riservate all'utilizzo della squadra allievi
ed agonistica su indicazione del Consigliere di settore o dell'allenatore. Eventuali utilizzi delle
stesse da parte di Soci vanno preventivamente autorizzate.
Art. 36
Per la pratica amatoriale devono essere autorizzate esclusivamente le pagaie all'uopo
predisposte.
Art. 37
I Soci allievi nell'utilizzo delle imbarcazioni devono sempre indossare il giubbetto
salvagente.
Art. 38
Prima dell'utilizzo delle imbarcazioni i Soci dovranno accertarsi che sulle stesse siano
sistemati i sacchi di galleggiamento (minimo un sacco).
Art. 39
Al fine di evitare inutili rischi, durante il periodo invernale, è consigliabile l'uscita
in coppia evitando di inoltrarsi in laguna aperta.
Quanto sopra per consentire un agevole soccorso in caso di rovesciamento.
Art. 40
Al rientro anche le canoe sia in plastica che in legno devono essere lavate all'interno ed
all'esterno con acqua dolce ed accuratamente asciugate. Analogo trattamento deve essere riservato
alle pagaie.
SETTORE VOGA VENETA
Art. 41
Tutte le imbarcazione per la voga alla veneta sono dotate di propri remi, forcole, paiolato
e pedane. E' pertanto escluso nel modo più assoluto la variazione della dotazione di bordo salvo il
caso di utilizzo di materiali di proprietà del Socio. Al rientro peraltro l'imbarcazione dovrà
essere riportata alla dotazione originaria.
Art. 42
E' assolutamente vietato usufruire delle imbarcazioni sociali per scopi diversi dalla
pratica della voga. In particolare non è ammesso il trasporto privato di cose o di persone estranee.
Art. 43
Tutte le operazioni di alaggio e varo sono eseguite esclusivamente dal personale addetto ed
adibito alla manovra. In particolare paranchi e gru sono esclusi dall'uso da parte del Socio.
Art. 44
Nel comune interesse e per il mantenimento dell'integrità del materiale i soci sono tenuti
all'ormeggio in zone adatte ed a proteggere le fiancate con appositi parabordi.
Art. 45
Si raccomanda la massima cautela nell'uso di zeppe (penole) per il fissaggio delle forcole
che dovranno essere adeguatamente ingrassate. E' esclusa nel modo più assoluto la chiodatura delle
pedane.
Art. 46
Al rientro in Cantiere l'equipaggio provvederà, oltre alle normali operazioni di lavaggio
con acqua dolce, all'asciugatura della sentina ed al sollevamento del paiolato.
Art. 47
Remi e forcole di pertinenza della imbarcazione dovranno essere sempre sistemati con cura
all'interno della stessa.
SETTORE VELA
Art. 48
Le imbarcazioni sociali a vela sono attrezzate con tutta la dotazione necessaria per la
navigazione sia a remi che a vela (remi, forcole, timone, ribolla, albero, vela drizze, scotte,
salvagente, ancora sassola ecc.).
Art. 49
La dotazione sopra indicata, dovrà di volta in volta essere controllata dal Socio prima
dell'utilizzo dell'imbarcazione. Elenco della dotazione sarà presente in ogni imbarcazione.
Art. 50
La dotazione di bordo, per nessuna ragione, potrà essere spostata, sbarcata, variata.
Art. 51
Eventuali ammanchi nella dotazione di bordo contestati all'atto del rientro verranno
addebitati all'ultimo Socio/i utilizzatori dell'imbarcazione.
Art. 52
Le imbarcazioni, al rientro, dovranno essere accuratamente lavate ed asciugate secondo la
norma generale e la vela issata e boma e picco con gli appositi stroppi.
Art. 53
La vela deve essere accuratamente piegata e fissata a boma e picco con gli appositi stroppi.
Art. 54
Per eventuali strappi o danneggiamenti alle vele si procederà in analogia a quanto è
previsto per i danni alle imbarcazioni.
Art. 55
L'utilizzo delle imbarcazioni a vela è riservato ai Soci che abbiano superato l'esame
di "timoniere" ed inseriti nell'elenco esposto all'albo dei cantieri.
L'UTILIZZO DI IMBARCAZIONI DI APPOGGIO
Art. 56
Le imbarcazioni sociali di appoggio -canguri, gommoni, ecc.- devono essere utilizzate per
le necessità delle squadre agonistiche, per il settore protezione civile per le necessità operative
dei Cantieri.
Art. 57
La conduzione dei mezzi di appoggio è riservata a:
- personale addetto ai Cantieri
- istruttori e allenatori
- Consiglieri
- Soci all'uopo autorizzati dal Direttore di Cantiere secondo le modalità stabilite dal
Consiglio Direttivo.
Art. 58
I mezzi di appoggio sono corredati di una cassetta con la indicazione "dotazioni di
sicurezza" all'interno della quale sono sistemate le attrezzature previste per la navigazione
(estintore, razzi, sassola, giubbetti, salvagente) oltre ai materiali necessari per il
funzionamento del motore -chiavi candele, cacciavite, pinza, ecc. -e per il soccorso agli atleti
durante gli allenamenti (coperta, indumenti di cambio).
Art. 59
Nella cassetta "dotazioni di sicurezza" sono pure custodite copie dei documenti del motore,
assicurazione, tassa stazionamento, ecc. da esibire alle autorità di polizia in caso di richiesta.
Art. 60
All'atto dell'utilizzazione dei mezzi d'appoggio i conducenti dovranno accertarsi che vi
sia carburante sufficiente per la operazione da effettuare. Al rientro dovrà essere fatta
segnalazione al personale dei Cantieri della necessità di rifornimento del serbatoio di bordo.
Art. 61
Come tutte le altre imbarcazioni sociali, in caso di ormeggio si dovrà portare la massima
cura nella scelta della zona adatta e nell'utilizzo di parabordi per salvaguardare le fiancate. I
cavi di ormeggio presenti a bordo dovranno essere sempre lasciati in loco accuratamente avvolti.
Art. 62
Anche i mezzi di appoggio al rientro dovranno essere lavai con acqua dolce e asciugati.
DELL'UTILIZZO DELLA PALESTRA
Art. 63
L'uso della palestra e delle attrezzature nella stessa presenti è riservata esclusivamente
ai Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Art. 64
Il Socio è tenuto a mantenere in ordine i locali ed a rimettere a posto le attrezzature
utilizzate.
Art. 65
La frequentazione della palestra è ammessa durate l'orario di funzionamento dei Cantieri e
durante i particolari orari in deroga autorizzati dal Consiglio Direttivo con la nomina di un
responsabile per il suo funzionamento durante tale particolare orario.
Art. 66
La presenza in palestra ed il suo utilizzo devono essere segnalati, come per l'utilizzo
dell imbarcazioni, mediante iscrizione nell'apposito registro singolarmente da parte di ogni Socio
dell'ora di entrata e di uscita.
Art. 67
Analogamente a quanto previsto per il registro delle uscite, sul registro della palestra
andranno annotai eventuali incidenti, rotture od altro da portare all'attenzione del Consigliere
addetto o del Direttore dei Cantieri.
Art. 68
La palestra potrà essere utilizzata anche da soci od atleti di altre associazioni sulla
base di apposite convenzioni stipulate dal Consiglio Direttivo, compatibilmente con le necessità e
le esigenze sociali.
Art. 69
Nel caso di utilizzi al di fuori degli orari di funzionamento dei Cantieri, alla fine della
seduta, il responsabile dovrà accertare che siano stati spenti l'impianto elettrico, l'impianto di
riscaldamento e che siano state accuratamente chiuse le porte d'accesso.
IMBARCAZIONE DI RAPPRESENTANZA "DODESONA" REGOLAMENTO PER L'USO DELL'IMBARCAZIONE
Art. 70
La "Dodesona" è l'imbarcazione di rappresentanza della Società. Uscire con essa,
costituisce privilegio e dovere verso la Società.
Art. 71
Le uscite della "Dodesona" sono autorizzate dal Consiglio Direttivo, che assegnerà
l'imbarcazione agli equipaggi richiedenti, tenendo conto delle caratteristiche e della importanza
delle manifestazioni e assicurando la maggiore rotazione tra i Soci.
Art. 72
Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno solare redige un calendario di uscite
della "Dodesona" sulla base delle festività, regate e manifestazioni alle quali la società dovrà
partecipare. Il calendario potrà essere modificato durante il corso dell'anno, qualora si presenti
la necessità o l'opportunità di partecipare a manifestazioni non note al momento della prima
formulazione. Nello stesso calendario il Consiglio Direttivo indicherà le date entro le quali gli
equipaggi interessati dovranno presentare domanda per l'uso dell'imbarcazione.
Art. 73
I Soci interessati all'uso della "Dodesona" devono formare l'equipaggio di dodici
componenti e chiedere al Consiglio Direttivo l'assegnazione dell'imbarcazione per una, alcune, o
tutte le uscite stabilite. Le domande devono essere presentate entro i termini previsti dal
calendario di cui all'art. 72 ed indicare i nomi dei Soci che ricopriranno il ruolo di poppa,
sentina e provino. Le domande devono essere sottoscritte da tutti i membri dell'equipaggio.
Art. 74
Il Consiglio Direttivo assegnerà, a suo insindacabile giudizio, l'imbarcazione tenendo
conto di quanto previsto all'art. 71 e valutando la capacità tecnica dei singoli membri
dell'equipaggio e di questo nel suo insieme.
Art. 75
Qualora l'uso della imbarcazione venga richiesto per manifestazioni non previste dal
calendario di cui all'art. 72, la domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo nella prima
seduta utile. Qualora non vengano tenute sedute in tempo utile, le uscite potranno essere
autorizzate eccezionalmente dal Direttore di Cantiere sentito il Presidente o il Vice Presidente.
Art. 76
La presentazione della domanda per l'assegnazione dell'imbarcazione impegna i richiedenti
alla partecipazione alle manifestazioni, Sono ammesse parziali sostituzioni dei membri
dell'equipaggio purchè motivate ed autorizzate dal Direttore di Cantiere.
La assegnazione della imbarcazione per manifestazioni di carattere sportivo, impegna l'equipaggio
assegnatario ad adeguato allenamento. A tal fine, quando necessario, l'imbarcazione sarà messa a
disposizione nel periodo precedente la manifestazione, secondo gli orari e le modalità stabilite
dal Direttore di Cantiere.
Art. 77
Per ogni uscita deve essere designato un capo barca che risponderà della condotta
dell'equipaggio e dell'uso del materiale. I membri dell'equipaggio devono munirsi di pantaloni
bianchi lunghi, scarpe e calzini bianchi. La Società fornirà maglie sociali, i copricapi ed il
giubetto della tuta. Tutto il materiale dovrà essere sottoposto a lavatura e stiratura nella
settimana successiva e riposto per le successive utilizzazioni. Per la partecipazione a
manifestazioni non previste nel calendario annuale, il costo di lavatura e stiratura sono a carico
dei componenti l'equipaggio.
Art. 78
La preparazione, pulizia, ormeggio e ricovero della "dodesona" e delle attrezzature
spettano all'equipaggio con la collaborazione del personale di cantiere.
Art. 79
Nel posto d'onore della "dodesona" cioè in "polachetta" siederà il Presidente della
Società. In caso di sua assenza o impedimento la società sarà rappresentata dal Vice Presidente o
dal Consigliere anziano o da un membro del Consiglio Direttivo.
Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, nel posto d'onore potranno essere accolti ospiti che con la
loro presenza diano lustro al Sodalizio.
Art. 80
In occasione di ormeggi o attracchi della imbarcazione dovrà essere posta la massima cura
per la scelta del luogo più adatto e nella posa dei parabordi a riparo delle fiancate.
Art. 81
Ogni comportamento scorretto od infrazione al presente regolamento verranno sanzionati
secondo quanto previsto dalle norme statutarie.
REGOLAMENTO DELLA REGATA DELLE BEFANE
Art. 82
La Regata de le Befane, prima competizione remiera dell'anno, si disputa il giorno 6
gennaio, ricorrenza dell'Epifania.
La regata deve essere caratterizzata dallo spirito di giocosa competizione e di fraterno simpatico
confronto tra Soci anziani che, fin dalla prima edizione, sono stati suoi elementi peculiari.
Art. 83
La regata si disputerà su mascarete sociali estratte a sorte, che non dovranno essere
modificate in nessun modo nelle loro dotazioni sociali (remi e forcole).
Art. 84
Le imbarcazioni partecipanti non potranno essere più di cinque. In caso di iscrizioni
superiori si procederà alla disputa di eliminatorie a cronometro secondo quanto stabilito dal
Consiglio Direttivo.
L'estrazione delle imbarcazioni verrà effettuata prima della regata e prima delle eventuali
eliminatorie. Verrà anche stilata una graduatoria delle riserve.
Art. 85
I partecipanti dovranno essere Soci della Reale Società Canottieri Bucintoro con una
anzianità associativa ininterrotta di almeno tre anni solare ed essere il regola con il pagamento
delle quote associative sia come socio ordinario che come Socio sostenitore.
Essi non devono aver partecipato a regate comunali nel triennio precedente alla regata alla quale
intendono partecipare.
Tutti devono essere obbligatoriamente abbigliati da "befana".
Art. 86
I Soci partecipanti devono aver compiuto il 50° anno di età. Gradualmente, dal 1997, tale
limite verrà portato a 55 anni, fino a restare tale e definitivo.
RICOVERO IMBARCAZIONI DI PROPRIETA'
Art. 87
La Società, compatibilmente con lo spazio disponibile, concede ai propri Soci su richiesta,
il ricovero di imbarcazioni di proprietà esclusivamente a remi.
Art. 88
Sono tassativamente esclusi i natanti a motore ancorchè ausiliario.
Art. 89
La domanda di ricovero, contenente i dati dell'imbarcazione (tipo, nome, lunghezza fuori
tutto, larghezza fuori tutto, armo, accessori ecc.) è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo.
Art. 90
Le imbarcazioni devono presentare caratteristiche tali da renderle compatibili con le
tradizioni della Società.
Art. 91
Il ricovero e la collocazione negli spazi appositi sono a cura della Società. La stessa si
riserva il diritto di variare la postazione a suo insindacabile giudizio e senza necessità di
preavviso alcuno.
Art. 92
Il Socio concessionario è tenuto al versamento d'una quota diversificata, da effettuarsi al
momento della accettazione della domanda di ricovero in una unica soluzione per anno solare o in
due rate semestrali anticipate.
Art. 93
La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi e/o danni ad
attrezzature, materiali, parti di corredo od altri depositati all'interno della imbarcazione.
Art. 94
Tutti i materiali di pertinenza delle imbarcazioni di privata proprietà devono essere
sistemate all'interno della imbarcazione. Eventuali materiali lasciati nei capannoni e loro anditi
verranno considerati di proprietà sociale e come tali utilizzati.
Art. 95
La Società, su richiesta scritta, può concedere lo spazio adatto per temporanee operazioni
di manutenzione ordinaria, da effettuarsi a cura del proprietario o di un suo delegato, munito di
delega scritta del proprietario al ritiro della imbarcazione.
Art. 96
Il personale addetto al Cantiere provvede esclusivamente alle operazioni di varo e alaggio,
sotto la personale sorveglianza del Socio proprietario o di un suo delegato, munito di delega
scritta del proprietario al ritiro della imbarcazione.
Art. 97
Gli eventuali ospiti in ogni caso non possono utilizzare i servizi sociali (spogliatoi.
docce, ecc).
Art. 98
I personale addetto ai Cantieri è incaricato di far osservare le disposizioni della società
in maniera di orari di orari di uscita e rientro, operazioni di varo e alaggio, divisa sociale ecc.
Sono escluse richieste di prestazioni extra o straordinarie al personale da parte del Socio
proprietario.
Art. 99
La mancata osservanza di una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, il
comportamento scorretto del Socio proprietario o dei suoi familiari ed ospiti, il mancato rispetto
del materiale sociale o di quant'altro esistente nel cantiere, nonché dell'immagine della società,
potranno condurre alla immediata sospensione della concessione senza diritto ad alcuna
retrocessione delle quote già pagate.
Art. 100
L'accettazione delle presenti normative e, implicitamente, del Regolamento Generale della
R.S.C. Bucintoro, costituisce parte integrante della domanda di ricovero della imbarcazione.
Art. 101
I locali utilizzati dalla Società per la propria attività istituzionale sono coperti da
assicurazione contro gli incendi e responsabilità civile verso terzi. I Soci proprietari di
imbarcazione ricoverata presso i cantieri sociali sono tenuti alla sua preventiva assicurazione
contro i rischi da incendio e danni verso terzi sulla base dei valori ritenuti congrui da parte del
proprietario.
In nessun caso la Società potrà essere ritenuta responsabile per eventuali sinistri occorsi alla
imbarcazione, al suo armo ad accessori, beni o cose nella stessa contenuti, durante il suo ricovero
presso i cantieri sociali.
E' pure sollevata da ogni e qualsiasi rischio e responsabilità per danni a persone o cose in
dipendenza dell'utilizzo della imbarcazione di proprietà ricoverata.
All'atto della domanda di ricovero il Socio sottoscriverà espressa dichiarazione liberatoria in
questo senso.
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