STATUTO 2023
Capo I
COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE
Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
La “Reale Società Canottieri Bucintoro” Associazione Sportiva Dilettantistica, fondata il 1° ottobre 1882 a Venezia, è retta dal presente Statuto ed ha sede a Venezia.
È facoltà dell’Assemblea Ordinaria di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.
La durata della Società è illimitata.
Articolo 2 – Attività sociale
L’Associazione è assolutamente apolitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro ed ha l’obbligo di reinvestire eventuali utili per il perseguimento dello scopo istituzionale.
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alla attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dal CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva ivi espressamente incluse le discipline riconosciute dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.
Più specificamente scopo dell’Associazione è di promuovere lo sviluppo e l’incremento degli sport della voga e della vela in tutte le loro forme ed ogni altra attività sportiva a carattere agonistico e ricreativo, al fine di infondere amore per la vita marinara e per la natura, di curare l’educazione fisica e morale dei giovani salvaguardando le tradizioni, i valori storici, la documentazione sulla vita sociale ed i reperti in genere relativi alla vita, alle tradizioni, agli usi degli abitanti della Città di Venezia e della sua laguna.
Scopo secondario è altresì promuovere, organizzare, le iniziative di carattere culturale anche in collaborazione con altri Soggetti, di qualsiasi genere con preferenza di quelle che abbiano ad oggetto il tema del mare, della voga, della tutela dell’ambiente lagunare, della salvaguardia della città di Venezia, ecc.
A titolo esemplificativo fra gli scopi istituzionali sono compresi:
- promuovere ed organizzare anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare;
- partecipare con i propri iscritti a regate di canottaggio, di canoa e regate veliche, manifestazioni ed altre iniziative culturali e sportive legate al mare;
- organizzare corsi e scuole di voga e vela per l’avviamento alla pratica di tali sport e per la specializzazione agonistica, rivolti a praticanti, diportisti, tecnici, giudici, istruttori nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate;
- promuovere, organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine della società e dei suoi scopi, inclusa la vendita di abbigliamento e gadget dell’Associazione;
- fornire imbarcazioni, attrezzature e gestire la sede ed i cantieri sociali in maniera da consentire il miglior benessere dei soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili al raggiungimento degli scopi sociali ivi inclusa la coesione tra i soci medesimi (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni dei soci, servizi di ristoro, segreteria, assistenza) compatibilmente con le normative che disciplinano l’area di pertinenza dell’Associazione;
- stabilire accordi, collaborazioni e convenzioni con altri soggetti italiani ed esteri di qualsiasi forma giuridica (ad esempio Associazioni, Istituzioni, persone giuridiche e fisiche, Enti pubblici e privati), per la raccolta di mezzi (incluse sponsorizzazioni), nell’ambito dell’organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi o per la partecipazione ad esse);
- fornire ai soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e amatoriale;
- ospitare terzi non soci in occasione di manifestazioni remiere e veliche;
- fornire ai soci pubblicazioni, indumenti sociali, eventualmente ormeggio e servizi connessi;
- organizzare gite e viaggi, regate sociali ed ogni altra iniziativa atta a mantenere vive le antiche tradizioni remiere e marinare veneziane;
- promuovere gemellaggi con organizzazioni, sia nazionali che estere, aventi scopi sociali analoghi all’Associazione;
- raccogliere, catalogare, ordinare al fine di custodire, ampliare e promuovere il Museo e l’Archivio Storico con i trofei, le medaglie, i diplomi, le fotografie ed ogni altro elemento che possano documentare la vita sportiva, le iniziative culturali, gli incarichi pubblici, le attività in genere che hanno caratterizzato la vita dell’Associazione quale espressione stessa della vita, degli usi, delle tradizioni cittadine sin dalla sua fondazione del 1882. Tutto questo patrimonio storico artistico dovrà essere tutelato e vincolato sulla base delle indicazioni degli Enti preposti.
Articolo 3 – Rinvii normativi
L’Associazione osserva le regole e i principi contenuti nella normativa che regola le Associazioni Sportive Dilettantistiche ed in particolare il decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 ed il D.Lgs. 36 del 28 febbraio 2021 (Riforma delle Sport) e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 4 – Rapporto con le federazioni sportive
L’Associazione aderisce alle Federazioni Sportive Nazionali che coordinano l’attività degli sport nautici praticati e degli sport che vedono impegnati i propri associati e ne accetta gli statuti e regolamenti. Elettivamente essa aderisce alla F.I.C. – Federazione italiana canottaggio, F.I.C.K. – Federazione italiana canoa kayak, F.I.V. – Federazione italiana vela, F.I.S.F. – Federazione sedile fisso. L’Associazione si iscrive al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche.
Articolo 5 – Responsabilità
L’Associazione non risponde in alcun caso dei danni che potessero derivare a persone o cose per fatti attinenti all’attività associativa, tanto per quelli che potessero verificarsi durante le gare, quanto per quelli che potessero verificarsi prima o dopo o completamente al di fuori di esse. All’atto dell’iscrizione il socio, o se minore chi esercita la patria potestà, firmeranno per espressa accettazione di tale condizione.
Articolo 6 – Bandiera
La Bandiera dell’Associazione ha la forma ed i colori del Vessillo di S. Marco e porta nel campo rosso un Bucintoro. Essa è affidata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che nomina tra i soci un Alfiere ed un Supplente. Le uscite della Bandiera dovranno essere sempre autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Capo II
L’ASSOCIAZIONE E I SOCI
Articolo 7 – Categorie di soci
I soci, in numero illimitato e di entrambi i sessi, compongono l’Associazione e sono divisi nelle seguenti categorie: a) soci onorari, b) soci benemeriti, c) soci ordinari, d) soci atleti, e) soci vitalizi.
- Soci ordinari: sono soci ordinari, e come tali affiliati alle federazioni di competenza, i soci che, completata la normale procedura di affiliazione, non rientrano nelle altre categorie sottoelencate. Per l’associazione di più componenti lo stesso nucleo familiare il Consiglio Direttivo potrà stabilire particolari condizioni da sottoporre alla Assemblea dei Soci.
- Soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche che, per alte benemerenze nel campo dello sport ed in altri settori della vita pubblica possono con il loro nome dare lustro e prestigio all’Associazione. Essi vengono proclamati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- Soci benemeriti: sono soci benemeriti le persone che, per speciali benemerenze verso l’Associazione e lo sport veneziano, vengono proclamati tali dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Soci atleti: sono soci atleti coloro che, nelle varie discipline, praticano l’attività agonistica, rappresentando ufficialmente l’Associazione sui campi di regata. Tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo su proposta dei responsabili dei singoli settori e allo stesso modo viene revocata. Le coppe ed i premi in genere conquistati nelle manifestazioni sportive sono di esclusiva pertinenza dell’Associazione, salvo che non sia espressamente precisato dal bando di gara che gli stessi premi vadano agli atleti.
- Soci vitalizi: i soci vitalizi nominati a tutt’oggi restano tali fino ad estinzione; nessuna ulteriore nomina potrà essere effettuata per questa particolare categoria.
Articolo 8 – Ammissione dei soci
La richiesta di ammissione a socio è fatta per iscritto su apposito modulo fornito dalla segreteria, firmata dal richiedente e, se minore, anche da chi esercita la patria potestà, e sottoscritta da almeno due soci ordinari in qualità di presentatori.
Ove la richiesta di ammissione sia presentata da un’associazione o da una persona giuridica privata, deve esserne allegato lo Statuto o altro documento che descriva l’attività svolta e deve essere indicato il proprio rappresentante nell’assemblea dei soci.
Con la sottoscrizione della richiesta l’aspirante socio dichiara:
- di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento;
- di non aver riportato condanne per delitto doloso;
- di non aver in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva;
- di impegnarsi a rimanere socio per almeno un anno.
Il Consiglio Direttivo, valutati i requisiti morali e sportivi dell’aspirante socio, decide sull’ammissione del candidato a socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente statuto e le deliberazioni in proposito dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
In caso di accettazione della domanda il richiedente è socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la tassa di iscrizione, e la quota associativa. Le quote sono intese annue.
Il Consiglio Direttivo potrà consentire la esazione, su richiesta motivata dell’interessato, in due o più rate.
Il socio che non provveda al pagamento delle quote associative entro i termini stabiliti dal regolamento non potrà accedere e prendere parte alla vita associativa, utilizzare i servizi offerti dall’Associazione, partecipare alle assemblee, essere eletto, esercitare il diritto di voto fino all’avvenuto pagamento.
Il Consiglio, su richiesta dell’interessato, potrà dichiarare soci assenti, esonerandoli quindi dal pagamento delle quote pro rata temporis, quei soci che per giustificati motivi fossero impossibilitati a frequentare la sede sociale per un periodo minimo di sei mesi continuativi.
Il versamento delle quota annuale rappresenta un mero contributo a fondo perduto per sostenere le finalità istituzionali dell’Associazione, talché non dà diritto ad alcuna quota del patrimonio associativo, pertanto le quote versate dal socio che, per qualsiasi motivo, cessi il rapporto associativo sono definitivamente acquisite dall’Associazione ed in nessun caso potranno essere restituite anche in parte.
Le quote sono intrasmissibili per atto tra vivi ed è esclusa la rivalutabilità delle stesse.
Articolo 9 – Risoluzione rapporto associativo
La qualifica di socio cessa per:
1) dimissioni, 2) morosità, 3) espulsione, 4) radiazione.
- Dimissioni: esse possono essere rassegnate dopo un periodo minimo di un anno dalla data di iscrizione, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- L’impegno a rimanere soci per almeno un anno dovrà essere sottoscritto all’atto della domanda di iscrizione.
- Morosità: fermo restando che le quote stabilite dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo sono da intendersi annuali, il socio cessa di far parte dell’Associazione decorso il termine di mesi due dalla diffida scritta del Consiglio Direttivo.
- Espulsione: il socio può essere espulso per atti di indisciplina o per altri gravi motivi. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo esame e pronuncia da parte del Collegio dei probiviri. Il socio espulso, decorso almeno un anno dalla data del provvedimento nei suoi riguardi, può essere riammesso, a sua domanda, nell’Associazione.
- Radiazione: il socio può essere radiato per atti di indisciplina o per altri gravi motivi. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro tale decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri. Il socio radiato non potrà essere in nessun caso riammesso nell’Associazione. Non è prevista la trasmissibilità delle quote a qualsiasi titolo versate.
La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall’obbligo del pagamento delle quote associative fissate per l’anno in corso come pure non costituisce titolo per la loro restituzione, anche parziale.
Capo III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 10 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche associative, elettive e non, sono onorarie.
Tutti gli Organi dell’Associazione sono liberamente eleggibili.
ASSEMBLEE
Articolo 11- Assemblea
L’Assemblea dei Soci rappresenta il supremo Organo dell’Associazione e comprende tutti i soci in regola con gli obblighi statutari; il rapporto associativo è regolato in modo uniforme per tutti i soci; i soci partecipano alla vita dell’Associazione in via continuativa essendo espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa; tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto ad un voto; tutti i soci hanno diritto di esprimere il loro voto per l’approvazione e le modifiche delle regole statutarie; nel caso di soci minorenni il voto viene esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale ex art. 320 del Codice Civile.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. All’Assemblea spettano tutti i poteri deliberativi.
Articolo 12 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria sarà convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il mese di marzo, per deliberare sui seguenti argomenti:
- relazione morale e sportiva del Presidente;
- bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
- bilancio preventivo dell’esercizio in corso;
- ammontare annuo della quota sociale e della tassa d’iscrizione;
- proclamazione dei soci onorari e benemeriti;
- determinazione del numero dei consiglieri per il quadriennio;
- elezione, nell’anno di scadenza, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- argomenti proposti da almeno dieci soci nei termini di convocazione dell’Assemblea.
Articolo 13 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando occorra procedere alla modifica dello Statuto e nel caso di scioglimento dell’Associazione di cui all’art. 25.
Articolo 14 – Convocazione dell’assemblea
L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, potrà essere convocata qualora:
- il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il quindici per cento dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ne faccia richiesta scritta e motivata.
Articolo 15 – Partecipazione all’assemblea
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, completo dell’ordine del giorno e dell’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, dovrà essere affisso all’albo almeno quindici giorni prima della data fissata.
Il Consiglio Direttivo dovrà curare che tutti i soci siano avvisati a mezzo lettera circolare o con altri mezzi idonei, inclusa la posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza. Tutti i documenti che verranno presentati all’Assemblea per l’approvazione dovranno essere tenuti in segreteria a disposizione dei soci almeno otto giorni prima della data fissata e contemporaneamente essere affissi all’albo associativo.
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nei cinque giorni precedenti l’Assemblea, dovranno tenersi a disposizione dei soci per chiarimenti inerenti gli argomenti all’ordine del giorno.
La partecipazione alla riunione è consentita anche mediante mezzi di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo: piattaforme per videochiamate e videoriunioni), a condizione che il presidente della riunione possa accertare l’identità del partecipante.
Articolo 16 – Quorum
L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti: essa non potrà essere convocata se non trascorsa almeno un’ora dopo l’orario stabilito per la prima convocazione.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno la meta più uno degli aventi diritto al voto dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto dei presenti.
Ogni socio con diritto di voto può farsi rappresentare solo da altro socio purché quest’ultimo non sia Revisore dei Conti, componente del Collegio dei Probiviri. La delega deve essere rilasciata per iscritto.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di due soci nelle Assemblee Ordinarie e non più di due soci in quelle Straordinarie.
Articolo 17 – Svolgimento dell’assemblea
L’Assemblea dovrà essere preceduta dal controllo dei poteri effettuato dal Consigliere Segretario e da altri due Consiglieri.
Preliminarmente l’Assemblea dovrà procedere alla nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di due Scrutatori.
Il Presidente eletto dovrà:
- controllare la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, assicurandosi che le norme statutarie siano state rispettate; in caso di inadempimento, sentiti gli Organi associativi, procederà ad una nuova convocazione;
- dirigere le discussioni;
- regolare e controllare le votazioni;
- firmare unitamente al Segretario dell’Assemblea ed agli Scrutatori il verbale dell’Assemblea.
I verbali dell’assemblea vengono raccolti in apposito libro custodito presso la sede dell’Associazione.
PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 18 – Composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero dispari di membri non inferiore a 9, e non superiore a 11, viene eletto dall’Assemblea con un mandato quadriennale e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, entro otto giorni dalla sua elezione, nomina a scrutinio segreto tra i suoi membri, con la maggioranza di almeno due terzi, il Presidente.
Il Presidente assume il titolo di Presidente della Reale Società Canottieri “Bucintoro” e ne diviene il legale rappresentante di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Consiglio Direttivo dovrà designare nel suo seno:
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Direttore Tecnico sportivo.
È facoltà del Consiglio Direttivo di procedere ad altre nomine il cui responsabile verrà scelto, preferibilmente, nell’ambito del Consiglio stesso.
Le Commissioni di nomina consiliare mantengono in ogni caso ruolo consultivo od esecutivo, restando in carico al Consiglio Direttivo ogni potere gestionale.
I Consiglieri che, senza valida giustificazione, non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.
Spetta al Consiglio accettare o respingere le dimissioni dei Consiglieri o sanzionarne la decadenza a norma del comma precedente.
In caso di vacanza di posti in Consiglio Direttivo:
- subentreranno di diritto i soci non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti.
- In caso di parità dei voti sarà titolo preferenziale l’anzianità associativa in caso di ulteriore parità sarà titolo preferenziale l’anzianità d’età.
- Qualora, nel corso del mandato si addivenga alla sostituzione della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio è tenuto a dimettersi ed a convocare l’Assemblea.
- In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo dall’incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l’integrazione avviene con la surroga da parte dei non eletti come più sopra richiamato al punto 1.
- Nel caso tale integrazione non sia possibile, si procede ad elezione parziale alla prima Assemblea Ordinaria utile il cui ordine del giorno conterrà anche la elezione dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, nell’interesse dell’Associazione ha la facoltà di cooptare fino a due membri, anche se non soci, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato e non avranno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei nell’arco del quadriennio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, anche se integrato a norma dei precedenti commi.
Qualora la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo deliberi la revoca della carica al Presidente, il Presidente decade dalla sua carica e viene sostituito dal Consiglio, senza che ciò comporti la necessità di rinnovare l’elezione dell’intero Consiglio. In caso di dimissioni del Presidente il Consiglio provvede alla sua sostituzione.
E’ fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni
Articolo 19 – Partecipazione al Consiglio Direttivo
Il Presidente dovrà convocare il Consiglio almeno una volta al mese.
Gli avvisi di convocazione, da inviarsi per iscritto almeno cinque giorni prima della data fissata, dovranno contenere, l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione.
Copia dell’avviso di convocazione dovrà essere esposta all’albo associativo.
Nei casi urgenti potrà ritenersi valida anche la convocazione verbale del Presidente.
Saranno ugualmente valide le riunioni, anche se formalmente non convocate, in cui siano presenti tutti i Consiglieri ed il Collegio dei Revisori Dei Conti.
La partecipazione alla riunione è consentita mediante mezzi di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo: piattaforme per videochiamate e videoriunioni), a condizione che il presidente della riunione possa accertare l’identità del partecipante.
I verbali del Consiglio Direttivo vengono raccolti in apposito libro custodito presso la sede dell’Associazione.
Articolo 20 – Poteri
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione, attua il programma di massima approvato dall’Assemblea, nel rispetto del Bilancio preventivo, predispone il Regolamento nel rispetto dello Statuto per il buon funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.
Il Consiglio può assumere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tutti gli impegni finanziari, non compresi nel bilancio preventivo che si rendessero necessari al buon funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio deve convocare l’Assemblea per:
- acquistare o vendere immobili o contrarre locazioni ultranovennali;
- costituire impegni o ipoteche o prestare fidejussioni;
- promuovere giudizi, fare compromessi o transazioni, accettare concordati, accettare eredità, legati o donazioni;
- destinare attrezzature o beni sociali a destinazione diversa da quella istituzionale, salvi i casi di sostituzione di materiale.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 21 – Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, viene eletto dall’Assemblea con un mandato quadriennale ed i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 22 – Collegio dei revisori (segue)
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- verifica la contabilità e la cassa almeno ogni sei mesi;
- esamina i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- redige la relazione annuale da presentare in Assemblea.
I Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di esprimere pareri in materia finanziaria.
L’Associazione, ai sensi dell’articolo 11, sesto comma, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , solleva il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori e le persone incaricate, per sanzioni conseguenti alle violazioni di norme fiscali commesse nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri senza dolo o colpa grave.
Articolo 23 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, viene eletto dall’Assemblea con un mandato quadriennale ed i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 24 – Competenze dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in ordine a tutte le controversie concernenti la vita associativa che dovessero insorgere tra soci o tra soci e l’Associazione e giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di violazione alle norme di comportamento previste dal presente Statuto o da Regolamento, oppure di azioni disonorevoli, di scorretto comportamento morale sociale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.
Il Collegio deve intervenire su istanza scritta del Consiglio Direttivo, di ciascun socio interessato e comunque, quando viene a conoscenza che i principi più sopra indicati sono stati violati.
Il Collegio dei Probiviri potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) proscioglimento
- b) richiamo scritto
- c) censura
- d) deplorazione
- e) sospensione temporanea dalla frequentazione o dalla sola attività sportiva
- f) esclusione.
L’atto di radiazione di cui all’art. 8 può essere adottato dal Consiglio Direttivo, ma successivamente all’esame e definizione da parte del Collegio dei Probiviri, i quali non potranno pronunciarsi per un eventuale appello.
CAPO IV
AMMINISTRAZIONE
Articolo 25 – Bilancio
L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il Rendiconto consuntivo ed il Bilancio preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti alla approvazione della Assemblea Ordinaria dei Soci entro il mese di marzo.
Il patrimonio sociale, costituito dai beni immobili e mobili pervenuti in proprietà all’Associazione sarà sempre esposto in bilancio per un valore simbolico e costituirà fondo di riserva.
Di tale patrimonio dovrà essere allegato al rendiconto un aggiornato inventario.
Le rendite e le risorse dell’Associazione dovranno essere impiegate per l’organizzazione e le attività istituzionali di cui ai commi precedenti.
È espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di sciogliemento individuale del rapporto durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Articolo 26 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
- quote sociali;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzati alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibili.
Si recepiscono, in tema di entrata dell’Associazione, i criteri di cui alla L. 383/2000 e successive modifiche.
CAPO V
SCIOGLIMENTO
Articolo 27 – Scioglimento e destinazione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione e la messa in liquidazione del patrimonio sociale dovranno essere deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
CAPO VI
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 28 – Interpretazione
In casi di controversia sull’interpretazione dello Statuto tra il Consiglio Direttivo ed un socio, sarà valida l’interpretazione del Consiglio Direttivo.
Il socio potrà tuttavia appellarsi al Collegio dei Probiviri, che deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, salvo quelle inderogabilmente previste dalla Legge, ed inappellabilmente.
Articolo 29 – Norme attuative
Le norme di attuazione del presente Statuto sono contemplate dal Regolamento, che viene approvato dal Consiglio Direttivo e che contiene altresì le disposizioni per il funzionamento dell’Associazione.
Venezia, 17 dicembre 2023